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La Legge di stabilità “arricchisce” l’anagrafe condominiale
30 Settembre 2021
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La Legge di stabilità “arricchisce” l’anagrafe condominiale

La L. n. 208 del 28/12/15 detta anche “legge di stabilità 2016” all’art. 1, 59° comma, è intervenuta modificando l’art. 13, 1° comma, della L. n. 431/98, riguardante i contratti di locazione ad uso abitativo. La nuova norma recita: “[…]. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile”.
La modifica riguarda l’obbligo imposto al proprietario dell’unità immobiliare, di comunicare all’amministratore di condominio gli estremi della registrazione del contratto. Detta norma sancisce, infatti, il principio che non è più sufficiente la semplice comunicazione all’amministratore del nome del conduttore: entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto dovranno essere comunicati anche gli estremi di detto adempimento. Quanto all’aggettivo usato dal legislatore “comunicazione documentata” sembrerebbe fare riferimento alla necessità di allegare alla comunicazione copia della ricevuta di registrazione o quanto meno un suo estratto.